Domanda
(Barbara, 1 giugno). Nel caso di un mutuo per ristrutturazione cointestato per potere fruire della detrazione degli interessi passivi le fatture relative ai lavori di ristrutturazione devono essere intestate necessariamente a tutti e due gli intestatari del mutuo o basta un solo nominativo? Riguardo l'ammontare delle fatture in questione, possono essere detratti gli interessi passivi se si hanno fatture per un importo inferiore all'importo del mutuo e quindi in proporzione?
Risposta a cura di Alfredo Calvano per "L'esperto Risponde"
Si ritiene che la (co)intestazione delle fatture (di cui all'articolo 3 D.M. 311/1999) relative agli interventi di ristrutturazione non costituisca un elemento che condizioni la detraibilità degli interessi passivi, occorrendo invece la formale cointestazione, fra i beneficiari della detrazione, del mutuo contratto per finanziare i predetti lavori. Circa il secondo quesito, si evidenzia che l'entità degli interessi sui quali va calcolata la detrazione del 19%, va rapportata all'importo del mutuo effettivamente destinato alla ristrutturazione dell'abitazione principale (articolo 1 comma 2 D.M. citato) e quindi nei limiti della spesa giustificata dalle fatture.